Disposizioni generali
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
Articolo 10, comma 8, lettera a
Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all’articolo 9:
a) il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità ed il relativo stato di attuazione.
- Prevenzione della Corruzione – Portale trasparenza MIC
- Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza – Portale Amminstrazione trasparenza MIC
- PIAO – PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2023-2025
- PIAO – PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024-2026
- Programma per la trasparenza e l’integrità – Portale Amministrazione Trasparenza MIC
Atti generali
Articolo 12, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
- Collegamento al Portale Amministrazione Trasparenza per visionare gli atti generali nell’ambito del MIC
- Linee guida per una comunicazione rispettosa delle differenze di genere al museo
- Piano di eliminazione delle barriere architettoniche
- Regolamento del servizio di Accoglienza Vigilanza
- Regolamento per il prestito delle opere
- Regolamento della Commissione Prestito Opere
- Regolamento e tariffario per l’uso e la riproduzione dei beni culturali di proprietà dei Musei Reali
- Regolamento per l’accesso ai depositi – Museo di Antichità
- – Allegato 1 – Istanza di accesso
- – Allegato 2 – Verbale di movimentazione
- Regolamento visita ai giardini
- Regolamento visita ai musei
- Regulations Temporary Loans
Oneri informativi per cittadini e imprese
Articolo 34, comma 1 e 2 – Trasparenza degli oneri informativi
1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all’articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180. Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni.
Note
Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla P.A.